E’ stato firmato il nuovo accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complesse di Frosinone e Rieti. Stanziate risorse per 28 milioni e 253 mila euro così suddivise: € 21.150.000 di euro alla mobilità in deroga; e € 7.103.880,32 alla Cassa Integrazione Straordinaria per le aree di crisi complessa. Il trattamento della mobilità in deroga durera’ per tutto il 2021 e questo permetterà l’aggancio anche al 2022. La procedura per l’accesso alla mobilità in deroga è stata semplificata. La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro invierà le richieste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Successivamente, la Direzione autorizza la concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati e trasmettera’ all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo. Attraverso una nota l’Assessore alle politiche del lavoro, Claudio Di Berardino, ha cosi’ commentato ““La Regione Lazio ha voluto dare nuovo corso agli aiuti a favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa. In accordo con le Parti Sociali abbiamo deciso di costruire un modello di accesso ai contribuiti più accessibile e che miri a velocizzare le tempistiche”.” Investiamo – ha proseguito l’Assessore regionale al Lavoro – oltre 28 milioni di euro ed è fondamentale che i lavoratori che si trovano in situazioni di difficoltà abbiano nel minor tempo possibile le risorse necessarie. Questo tipo di sostegno promuove parallelamente percorsi di politica attiva finalizzati al reinserimento occupazionale per dare le condizioni ai lavoratori di ripartire al meglio”.” Infine in attuazione del Protocollo sulle Politiche attive del lavoro, del 4 marzo 2021, le Parti concordano di sviluppare – entro maggio – un confronto volto a perfezionare e rendere operativa la misura di politica attiva dedicata ai beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, operanti nelle aree di crisi complessa che nell’arco temporale di due anni raggiungano i requisiti pensionistici nonché le ulteriori misure previste dal citato Protocollo, a partire dalla formazione, utili al reinserimento lavorativo.
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