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Primo piano

Frosinone: Qualità dell’aria, divieti e limitazioni dal 5 all’8 gennaio

In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino “provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista” in caso di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” così come rilevato dall’Arpa, il Comune di Frosinone ha istituito, a partire da venerdì 5 gennaio e fino a tutto lunedì 8 gennaio,  il divieto di circolazione, in ambito viario urbano:
per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel dalle ore 8.30 alle 19.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 13.30; autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Dai divieti sono comunque esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, ecc.), i veicoli per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti dall’articolo 54, comma 1, lettere f), g) ed n) del d.lgs. 285/1992, i veicoli elettrici, ibridi, a gas Metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci.

Il centro urbano soggetto alle limitazioni è quello circoscritto dalle seguenti strade: da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve -Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) – Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) -Via Caio Mario – Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo.
Divieto di utilizzo, inoltre, di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 stelle e il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia, di combustioni all’aperto; divieto  di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento alternative. Limite a 19°C (con tolleranza di 2°) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali. Divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso.

È demandato al Corpo di Polizia Locale del Comune di Frosinone e a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni di quanto disposto, con invito ad attuare un potenziamento dei controlli, con particolare riguardo al rispetto dei divieti, di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto. Per le violazioni del dispositivo dell’ordinanza inerenti alla circolazione stradale, si applicano le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 del D. Lgs. n.285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito; per le violazioni non afferenti la circolazione stradale, si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

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