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PoliticaPrimo piano

Lavori usuranti: il senatore Rufa propone disegno di legge

Gianfranco Rufa, senatore della Lega, ha proposto un disegno di legge con l’obiettivo di includere nella categoria dei lavori usuranti anche quelle mansioni svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, nonché i conduttori di gru o di macchinari mobili.

Sono considerati usuranti, secondo l’articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 11 agosto 1993, quei lavori per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, possano esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, purché in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

I lavoratori del settore edile, però, non sono mai stati compresi tra coloro ai quali è consentito di accedere al trattamento pensionistico anticipato, nonostante si tratti di attività faticose ed usuranti.

Il disegno di legge è composto da tre articoli: Articolo 1, che riguarda modificazioni al decreto legislativo n. 374 del 1993, al fine di inserire nella Tabella A, allegata al decreto stesso, anche gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

Articolo 2: prevede invece che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Salute e della Pubblica amministrazione, debba apportare le modificazioni al decreto 19 maggio 1999, in modo da adeguarlo alle disposizioni contenute nella medesima legge.

Articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria.

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