Nel comune di Torrice, il sindaco Alfonso Santangeli ha emanato un’ordinanza, con una serie di misure anti-contagio, per limitare la diffusione del COVID-19.
Questa la nota ufficiale:
La variante omicron non dà tregua, tanto che i contagi sono saliti in maniera vertiginosa su tutto il territorio nazionale. A seguito del più recente report dell’Asl di Frosinone, in base al quale nel territorio del comune di Torrice si registra un numero di contagiati in evidente crescita con 95 positivi se si considerano anche gli antigenici, il sindaco Alfonso Santangeli, per garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia sul territorio comunale, ha emanato un’ordinanza urgente e contingibile che sarà in vigore da oggi fino al 9 gennaio con una serie di disposizioni.
“E’ opportuno – ha detto il sindaco Alfonso Santangeli – monitorare la situazione e, senza fare allarmismi, ribadire che il virus è pericoloso e che vanno assolutamente rispettate le regole del distanziamento sociale. Proprio nell’ottica di favorire il rispetto delle regole, in accordo con la Prefettura, abbiamo emanato l’ordinanza facilmente consultabile sul sito istituzionale del Comune di Torrice. Tra le varie misure, abbiamo contingentato l’accesso agli esercizi commerciali e agli uffici pubblici e aperti al pubblico, quali il Comune, la Posta e la Banca. Ringrazio il Comandante della Polizia Locale Gianluca Testani per la collaborazione, il rappresentante della Protezione Civile Davide Magliocchetti, la giunta e i consiglieri tutti per la proficua collaborazione. Infine, un sentito augurio di pronta guarigione va ai cittadini e agli amministratori risultati positivi, sia di maggioranza sia di minoranza”.
Di seguito i provvedimenti adottati
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Nei centri commerciali, intesi sia come grandi che come medie strutture di vendita, in ogni attività commerciale, sia essa esercizio di vicinato, pubblico esercizio, supermercato, attività artigianale, deve essere esposto all’ingresso del punto di vendita il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nello stesso e gli ingressi dei clienti stessi devono essere contingentati al fine di mantenere le presenze entro il limite indicato. Tale obbligo vale anche per gli spazi comuni delle attività commerciali, in cui, in base alle dimensioni degli spazi, devono essere comunque regolati gli accessi al fine di non determinare pericolose concentrazioni di persone. La mancanza del suddetto cartello costituisce specifica violazione del contenuto del presente provvedimento.
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE
Nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande il consumo di prodotti all’aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al chiuso sia ai clienti seduti ai tavoli che in piedi al bancone è invece consentito esclusivamente ai clienti dotati di Green pass rafforzato o a quelli che ne siano esenti per legge. È fatto obbligo all’esercente, anche attraverso un proprio dipendente, di verificare il possesso del Green pass rafforzato nel momento in cui il cliente si siede al tavolo o consuma all’interno del locale, ovvero in un’area chiusa di pertinenza del locale stesso. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dal Green pass rafforzato.
UFFICI PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO
Relativamente agli uffici di cui al presente punto (Comune, Ufficio Postale, Banca ecc.), l’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di mascherina, con espressa raccomandazione di utilizzare la tipologia FFP2; l’accesso presso detti locali dovrà avvenire in maniera contingentata in relazione alla dimensione dei locali secondo i protocolli e le linee guida vigenti. Il controllo verrà assicurato dalla Polizia Locale. L’inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d’aria e della necessità di prevenire assembramenti sia all’interno che nelle pertinenze del locale; nonché di installare all’ingresso dei sopra citati locali, adeguati dispositivi per l’igienizzazione delle mani.
Nelle aree pubbliche, strade, piazze e vie, è fatto obbligo, salvo le persone esentate per legge, di indossare la mascherina, con espressa raccomandazione di utilizzo della tipologia FFP2; si raccomanda altresì di evitare di creare il più possibile situazioni di assembramento di persone. Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e di poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale nelle attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale). Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle pertinenze esterne del pubblico esercizio sulle quali l’esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande. Sul suolo pubblico concesso all’esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. La polizia locale potrà, previo parere delle Autorità competenti, chiudere gli accessi alle strade, piazze o a porzioni di esse, qualora si registrino assembramenti, o anche in funzione preventiva; Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani. Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici; Con specifico riferimento all’obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, gli elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni e il suddetto obbligo si considera adempiuto con l’annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze. Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l’uso. La polizia locale è tenuta ad intensificare i controlli sul rispetto delle sopra citate prescrizioni; le suddette prescrizioni integrano le sotto elencate misure adottate con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.305 del 24 dicembre 2021; in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74; inoltre, a carico del legale rappresentante dell’attività, in caso di inosservanza di quanto disposto, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.